Tutte le azioni formative non realizzate direttamente o con le modalità previste dall’art.10 D. Lgs. n. 81/2008 dall’organismo bilaterale EBITEN per ottenere e dimostrare di aver esperito il requisito di collaborazione di cui all’art. 37, comma 12, del D. Lgs. n. 81/2008 devono seguire la procedura riportata all’interno del protocollo allegato (allegato A) denominato “Protocollo di intesa sulla collaborazione ex art. 37, comma 12, D. Lgs. n. 81/2008” parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Tale procedura viene realizzata nell’ottica di valorizzare il ruolo dell’EBITEN nell’azione di individuare buone prassi di cui all’art. 2, comma 1, lettera v), D. Lgs. n. 81/2008 al fine di accrescere l’efficacia della formazione e diffondere una maggiore cultura della sicurezza.
La modulistica per ottemperare all’obbligo di collaborazione ex art. 37, comma 12, D. Lgs. n. 81/2008 è di seguito illustrata.
In occasione di ogni intervento formativo il personale dell’EBITEN con specifiche competenze può effettuare accessi e sopralluoghi al fine di supportare le imprese, durante l’erogazione della formazione, nell’individuazione delle soluzioni atte a garantire e migliorare tramite la formazione la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
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Come si svolge la collaborazione ex art. 37 comma 12 D. Lgs. n. 81/2008 con l’EBITEN?
Soluzione A – L’azienda, aderente all’EBITEN e in regola con i versamenti mensili dovuti, deve inviare a mezzo pec all’indirizzo direzione@pec.ebiten.it almeno 30 giorni prima dell’attivazione del corso, salvo diverso accordo con l’ente, una richiesta di collaborazione unitamente all’autocertificazione.
Soluzione B – L’azienda, aderente all’EBITEN e in regola con i versamenti mensili dovuti, dà lettera di incarico all’ente di formazione ad inviare la richiesta di collaborazione all’Organismo Paritetico; l’ente di formazione invierà l’apposita richiesta di collaborazione a mezzo pec all’indirizzo direzione@pec.ebiten.it unitamente all’autocertificazione almeno 30 giorni prima dell’attivazione del corso, salvo diverso accordo con l’ente.
N.B. In entrambi i casi ai punti A e B ove la richiesta non riceva riscontro dall’EBITEN entro quindici giorni dal suo invio, o in base all’accordo previsto con l’ente, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.
Per lo svolgimento di attività formative e servizi in materia di salute e sicurezza sul lavoro l’EBITEN, in base all’art. 10 D. Lgs. n. 81/2008, opera anche in convenzione con partner qualificati appositamente iscritti al proprio ALBO.
Per informazioni invia una mail all’indirizzo formazione@ebiten.it.
I datori di lavoro che intendono svolgere i compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovranno svolgere corsi di formazione e di aggiornamento della durata prevista all’art. 34 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e agli Accordi in sede di Conferenza Stato Regioni vigenti in materia, adeguati alla natura dei rischi presenti nel contesto lavorativo e relativi alle attività e mansioni, al fine prioritario di svolgere una adeguata ed efficace analisi e valutazione dei rischi, relativa pianificazione di interventi di tutela, prevenzione e protezione nello specifico contesto lavorativo di riferimento.
Il datore di lavoro è tenuto a frequentare le ore di formazione a scopo di aggiornamento sugli argomenti tecnico-organizzativi e rischi specifici, relativi al proprio contesto lavorativo, attività e mansioni.
Tutti i datori di lavoro che al momento della firma del presente accordo ricoprono il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sono tenuti a frequentare il corso di aggiornamento di cui al comma precedente.
Le predette attività formative sono definite, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dagli “Accordi Stato-Regioni” in materia, nell’ambito di programmi condivisi nell’EBITEN o in collaborazione con esso. La formazione di cui ai commi precedenti potrà essere effettuata con l’utilizzo delle risorse di cui all’art. 52 del D. Lgs. n. 81/2008.
Valutazione dei rischi nelle aziende fino a 10 lavoratori – I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi inserendo nella scheda relativa alla autocertificazione da inviare ai RLS/RLST i seguenti elementi minimi in modo sintetico:
In materia di stress lavoro correlato, in coerenza con quanto disposto dall’art. 28, comma 1 bis e dall’art. 6, comma 8, lettera m quater del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., le Parti Sociali hanno recepito integralmente le Indicazioni della Commissione consultiva per la valutazione dello stress lavoro-correlato del 17/11/2010 (G.U. n 304 del 30 dicembre 2010) e ad esse si rinvia.
Il D. Lgs. n. 81/2008 prevede l’obbligo di informazione, formazione e addestramento nei confronti dei lavoratori e degli altri soggetti della sicurezza.
Nelle more della formazione prevista dall’accordo in sede di conferenza Stato Regioni vigente di cui all’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008, l’EBITEN definirà linee guida sulla formazione, informazione, addestramento ed aggiornamento dei lavoratori.
Le parti si impegnano a definire nell’EBITEN oltre alla modalità di esercizio del diritto/dovere alla formazione e informazione del neo assunto, anche le opportune ulteriori integrazioni di detta formazione con le attività previste dal fondo interprofessionale Formazienda individuato in materia di formazione permanente e continua.
Sono comunque fatte salve le norme di miglior favore previste dalla contrattazione nazionale di categoria.
Il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. è il dettato normativo alla base dell’“asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei Modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza nei luoghi di valoro (c.d. MOG)”.
L’obbligazione di sicurezza, definita nei suoi tratti somatici fondamentali dall’art. 2087, c.c., nel corso degli ultimi anni ha subito profondi cambiamenti frutto di un’intensa attività legislativa che nell’arco di circa quindici anni ha stravolto completamente l’originario impianto del modello prevenzionale; infatti, l’approccio quasi esclusivamente “tecnicistico” ha ceduto sempre più il passo, nel corso del tempo, a quello sistemico-organizzativo.
In questo senso, un passaggio cruciale è rappresentato dal D. Lgs. n. 81/2008 che, intervenendo su diversi fronti, ha attributo alla diffusione dei sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) una valenza strategica in vista di un miglioramento delle condizioni di lavoro e della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; in effetti, occorre ricordare, che questa strada era stata inaugurata nel 2001 dall’UNI (Ente Italiano di Normazione) e dall’INAIL che, in collaborazione anche con talune parti sociali, avevano messo a punto le «Linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)», di cui successivamente l’art. 30, comma 5, D. Lgs. n. 81/2008, ne ha riconosciuto la validità quale strumento per la definizione di un modello di organizzazione aziendale avente, sia pure in presenza di ulteriori condizioni, anche un valore esimente ai fini della responsabilità cosiddetta “amministrativa” delle società e degli enti in genere disciplinata dal D. Lgs. n. 231/2001, valore riconosciuto, per altro, anche a quei modelli definiti conformemente alle British Standard OHSAS 18001:20007.
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali ha firmato il decreto (G.U. n. 45 del 24-2-2014), che recepisce il documento approvato dalla Commissione consultiva per la salute e sicurezza che indica le procedure semplificate per l’adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della salute e la sicurezza nelle piccole e medie imprese, in attuazione dell’art. 30 comma 5-bis del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
La finalità del documento è quella di fornire alle piccole e medie imprese (come definite dal decreto del Ministero delle attività produttive del 18/04/2005) che decidano di adottare un modello di organizzazione e gestione di salute e sicurezza, indicazioni organizzative semplificate, di natura operativa, utili alla predisposizione ed efficace attuazione di un sistema aziendale, idoneo ad avere efficacia esimente nei confronti dei reati previsti dall’art, 25-septies (omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro) del D. Lgs. n. 231/2001.
L’adozione e l’efficace attuazione di un modello di organizzazione e gestione, che non ha natura vincolante, dipendono dalla complessità dell’organizzazione aziendale più che dalla sua dimensione e quindi nell’effettuare tale scelta dovrà tenersi conto di questa particolarità.
Più in generale, si specifica nel documento, la realizzazione di un modello di gestione, anche secondo modalità semplificate, rappresenta un impegno, in particolare per le imprese con un numero minimo di lavoratori e con una struttura organizzativa semplice, e pertanto le aziende di dimensioni e/o complessità ridotte devono valutare l’opportunità di implementare un modello organizzativo di tale struttura.
Per incentivare ulteriormente la diffusione dei modelli organizzativi e di gestione in materia di sicurezza o SGSL sul lavoro con il D. Lgs. n. 106/2009, il legislatore ha introdotto, all’art. 51, D. Lgs. n. 81/2008, il comma 3-bis, in base al quale gli organismi paritetici, su richiesta delle imprese, possono rilasciare un’attestazione di asseverazione della adozione e della efficace attuazione di questi modelli di cui all’art. 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività ispettive. Per effetto, quindi, di questa disposizione è stata prevista la facoltà, da parte del datore di lavoro, di assoggettarsi al controllo collettivo attraverso la procedura di asseverazione del proprio SGSL, controllo che, per altro, raccoglie quello consultivo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza previsto dall’art. 50, D. Lgs. n. 81/2008 [richiamato espressamente al comma 1, lettera c), art. 30], che, tuttavia, ha natura obbligatoria e, quindi, si pone su di un piano diverso; come osservato da un’autorevole dottrina, tuttavia, sotto questo profilo la dimensione collettiva non può essere esaurita nella consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ma è estesa anche alle funzioni di controllo da predisporre in base al D. Lgs. n. 231/2001, in particolare, con riguardo all’organismo di vigilanza.
In particolare l’asseverazione è il processo attraverso il quale, tramite una o più verifiche, Organismi Paritetici dichiarano di aver esaminato la corretta adozione e l’efficace attuazione da parte dell’impresa richiedente di un modello di organizzazione e gestione della sicurezza, conforme ai requisiti di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008.
Quindi l’asseverazione è una certificazione rilasciata da Organismi Paritetici che verificano l’efficace attuazione del modello di organizzazione e gestione della sicurezza (SGSL) scelto dalle aziende richiedenti, controllando che gli interventi adottati soddisfino tutti gli obblighi giuridici. Costituisce pertanto un parere significativo sulla buona qualità dell’applicazione ed attuazione del modello di organizzazione e gestione della sicurezza da parte delle imprese ed è fondamentale che l’attività di asseverazione si svolga con modalità uniformi su tutto il territorio nazionale.
La prassi di riferimento delle attività di certificazione indicano le modalità operative da svolgere e le caratteristiche specifiche delle figure professionali che se ne occupano. In particolare sono identificate le fasi di verifica, le relative modalità operative, nonché le competenze delle figure incaricate del processo di asseverazione.
Il processo di asseverazione è una scelta volontaria dell’azienda richiedente.
Specifichiamo le fase del processo di asseverazione:
Per assicurare il corretto svolgimento delle diverse attività previste dal processo di asseverazione l’O.P. opera attraverso un’apposita Commissione ad hoc costituita i cui membri devono essere in possesso delle seguenti caratteristiche:
Inoltre, nello specifico devono aver acquisito delle competenze in ambito giuridico-tecnico in particolare:
I sistemi di gestione, da argomento per addetti ai lavori, sono diventati chiaramente lo strumento più efficace e conveniente per gestire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Il loro riconoscimento come modello organizzativo, ne fanno però oggetto di sempre maggiore attenzione da parte di aziende di tutti i settori e dimensioni. Nonostante questo la loro diffusione, seppur in forte ascesa, è ancora largamente minore rispetto ad altri sistemi di gestione come quelli per la qualità e l’ambiente: permane, infatti, ancora troppo spesso l’errata convinzione che si tratti di attività difficili, adatte a grandi realtà e troppo onerose.
L’approccio sostanziale presuppone la capacità e l’intento di realizzare sistemi di gestione della salute e della sicurezza che non siano cristallizzati nelle carte non lette, ma che sia il mezzo/strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione cosi come previsto per DVR all’art.28 comma 2 “a” del D. Lgs. n. 81/2008. Questo significa la redazione del SGSL, dove il Datore di Lavoro deve essere in grado di leggerlo, di comprenderne il significato del suo contenuto sostanziale, di consultarlo autonomamente e di averlo a disposizione come tutti gli altri suoi strumenti di gestione aziendale.
Insieme ai sistemi di gestione anche il mercato dell’asseverazione è cresciuto negli ultimi anni in maniera esponenziale soprattutto nel settore edile dove i CNPT (Comitati paritetici territoriali) svolgono già questa attività per tutti i propri associati. Il 19 febbraio 2013 sono stati pubblicati gli «Indirizzi operativi per l’asseverazione nel settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile» da parte dell’UNI e della Commissione nazionale dei Comitati paritetici territoriali (CNCPT). Questo documento ha assunto una particolare rilevanza avendo definito una prassi di riferimento per il processo di asseverazione per i SGSL delle imprese di un settore ad alto rischio come quello dell’edilizia.
Chiarimenti
La conformità di un SGSSL con le Linee Guida SGSL-UNI-INAIL e/o norma BS OHSAS 18001:2007 non esime dagli obblighi di legge (D. Lgs. n. 81/2008 e norme correlate).
Tale concetto vale anche per TUTTI gli altri sistemi di gestione volontari, ad esempio per la Qualità ISO:9001 dove, per prodotti e servizi realizzati devono essere soddisfatti i requisiti cogenti applicabili. Per i fabbricanti di macchine ad esempio, è vietato la fabbricazione non rispondente alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 17/2010 Regolamento di attuazione della Direttiva Macchine 2006/42/CE).
Va inoltre chiarito che per ottenere i benefici INAIL attraverso i sistemi di gestione, come riportato nel modello OT/24, che recita:
Il Datore di Lavoro
CHIEDE
la riduzione del tasso medio di tariffa prevista dall’articolo 24 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi approvate con decreto ministeriale 12 dicembre 2000 e s.m.i..
A tal fine, consapevole che, per effetto dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti o l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che la riduzione sarà annullata nel caso in cui il provvedimento sia stato adottato sulla base di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
questo significa che prima di tutto un SGSSL consente all’azienda:
– un più facile raggiungimento dei propri adempimenti di legge;
– un monitoraggio puntuale degli adempimenti di legge;
– un miglioramento continuo della salute e della sicurezza sul lavoro;
– il conseguimento di una serie di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene sul lavoro per procedere alla richiesta INAIL sulla riduzione del tasso di tariffa dei premi.
Normativa di riferimento:
Accordo Conferenza Permanente Stato-Regioni 26 gennaio 2006 – formazione RSPP