Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) di cui all’art. 47 comma 3 D. Lgs. n. 81/2008 esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Indipendentemente dalla classe dimensionale dell’azienda, qualora non si proceda alle elezioni previste dall’art. 47, commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 81/2008, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli artt. 48 e 49 del D. Lgs. n. 81/2008.
L’RLST rappresenta direttamente i lavoratori nei confronti dell’impresa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il suo compito è quello di contribuire a realizzare un’effettiva prevenzione dei rischi secondo quanto disposto dall’art. 48 D. Lgs. n. 81/2008.
Il D. Lgs. n. 81/2008 specifica che le modalità di elezione o designazione del RLST sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In base all’Accordo Interconfederale del 28/02/2012 i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali – RLST saranno designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori o dall’EBITEN anche su indicazione delle proprie articolazioni territoriali tra i soggetti in possesso dei requisiti prescritti dal D. Lgs. n. 81/2008. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori o l’EBITEN ne daranno comunicazione alle aziende, ai lavoratori interessati e agli organi preposti al controllo così come previsto dalla normativa vigente, attraverso le proprie articolazioni territoriali.
Per consentire ad EBITEN di disporre delle risorse necessarie allo svolgimento delle attività dell’RLST si prevede un contributo definito “Contributo Territoriale per la Sicurezza”. Al fine di facilitare il calcolo per le aziende e per uniformarne il valore viene stabilito un contributo che per l’anno 2012 è pari ad un importo di € 30,00 (trenta) per ciascun addetto, occupato presso l’azienda; tale contributo rimarrà invariato anche per gli anni successivi se non interverrà una variazione dello stesso. Solo le aziende in regola con il versamento della quota potranno avvalersi del RLST. La comunicazione del nominativo del RLST designato avverrà entro 10 giorni dalla data di ricezione del contributo territoriale per la sicurezza.
Il pagamento del contributo ad EBITEN dovrà essere effettuato tramite bonifico alle seguenti coordinate bancarie:
Banca di Piacenza – Filiale di Via Diaz, 3
26013 Crema (CR)
IBAN: IT 24 W 05156 56840 CC049 000 7043
Intestatario:
ENTE BILATERALE NAZIONALE DEL TERZIARIO
Via Olivetti, 7
26013 Crema (CR)
Causale: Contributo Territoriale per la Sicurezza per n°……….lavoratori occupati presso l’azienda.
N.B. Dall’anno successivo a quello della nomina del RLS Territoriale il versamento del contributo dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio.
In base al D. Lgs. n. 81/2008 l’RLST ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale. La prescritta formazione dell’RLST è erogata dall’EBITEN, anche attraverso gli EBITEN regionali competenti per territorio.
Si. E’ incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative ex art. 48 comma 8 D.lgs. 81/2008 e con la nomina di Responsabile o Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
I criteri in base ai quali l’EBITEN procederà alla designazione del/i RLST all’azienda o all’unità produttiva sono:
La carica dura 3 anni e l’RLST è rinominabile.
Gli RLST sono eletti per provincia in base alla densità produttiva e soprattutto alle imprese aderenti al servizio RLST offerto da Ebiten. Il numero degli RLST deve essere comunque conforme a quanto previsto dall’art. 47 comma 7 del D. Lgs. n. 81/2008.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è tenuto al segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.