Con la sentenza 26011/2018 la Suprema Corte di Cassazione ritorna sulla delicata questione della legittimità, per il singolo componente della RSU, di indire un’assemblea sul posto di lavoro in forza dell’articolo 20 della legge 300/1970 che prevede, al comma 2, che “le riunioni sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle RSA (Rappresentanze Sindacali Aziendali)”
La Suprema corte afferma che il diritto alle convocazioni di assemblee, in forza del combinato disposto degli articoli 4 e 5 dell’accordo interconfederale 20 dicembre 1993 (istitutivo delle Rsu), rientra tra le prerogative non solo della RSU nella sua componente collegiale, ma dei singoli componenti della medesima, a condizione che il componente della RSU sia stato eletto nelle liste di una associazione sindacale rappresentativa.
Prima di quest’ultima sentenza, la Corte di Cassazione aveva già tentato di dare risposta alla possibilità che il singolo componente della RSU potesse indire assemblee con la sentenza 13978/2017, anche se la pronuncia sembrò aumentare, invece che dissolvere, i dubbi esistenti.
Si attende il rinnovo del CCNL che dovrà recepire questo principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione.
fonte: www.fesicaconfsal.it