16 febbraio 2018

circolare I.N.L. 4/2018 – attività di certificazione dei contratti svolta dagli enti bilaterali

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la circolare n. 4 del 12 febbraio 2018, con la quale fornisce, ai propri ispettori, alcuni chiarimenti in merito alla possibilità degli Enti bilaterali di certificare i contratti di lavoro, ai sensi di quanto previsto dall’art. 75 e ss. del D.L.vo n. 276/2003.

In particolare, l’INL si riferisce a pseudo “Enti bilaterali” che reclamizzano la possibilità di certificare contratti di lavoro, nonché di appalto e subappalto ai sensi degli artt. 75 e ss. del D.L.vo n. 276/2003 e del D.P.R. n. 177/2011, evidenziando gli effetti opponibili ai terzi – ivi compresi gli Organi di vigilanza – derivanti dal provvedimento di certificazione.

In primo luogo, l’Ispettorato Nazionale evidenzia che, ai sensi dell’art. 2, lett. h), del D.L.vo n. 276/2003, possono definirsi Enti bilaterali, ai fini dello svolgimento delle attività demandate dallo stesso decreto legislativo – ivi compresa “la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva” – solo quei soggetti costituiti “a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative”.

Va da sé che, qualora tale requisito sia carente – e quindi l’Ente sia costituito da Organizzazioni datoriali o sindacali non aventi, per ciascuna parte, il requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi – l’Organismo non può ritenersi un Ente bilaterale abilitato a svolgere le attività indicate dal citato art. 2, lett. h), D.L.vo n. 276/2003 e, men che meno, l’attività di certificazione.

Il D.Lgs.276/2003 ha introdotto e disciplinato il procedimento della certificazione.

Tramite questa procedura, le parti (datore di lavoro e lavoratore) possono fare attestare che il contratto di lavoro che vogliono sottoscrivere ha i requisiti di forma e contenuto richiesti dalla legge per il tipo (qualificato) di rapporto di lavoro.

La funzione è quella di ridurre il contenzioso in materia.

A seguito delle modifiche introdotte dalla L.183/2010, c.d. collegato lavoro, la certificazione è ritenuta uno strumento idoneo a deflazionare tutto il contenzioso in materia di lavoro, non solo in materia di qualificazione del rapporto di lavoro.

°°°

  1. A) Di fatto, il datore di lavoro e il prestatore di lavoro spontaneamente e congiuntamente possono rivolgersi ad apposite commissioni di certificazione per certificare i “contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro (art.75 D.Lgs.276/2003, come modif. dalla L.183/2010).

°°°

La certificazione può essere utilizzata anche per (artt.82-84 D.Lgs.276/2003):

– avallare le rinunce e transazioni di cui all’art.2113 c.c.;

– il deposito dei regolamenti interni delle cooperative di lavoro, con riferimento alla tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare con i soci;

– in sede di stipulazione di un contratto di appalto (ex art.1655 c.c.), per distinguerlo dalla somministrazione disciplinata dagli artt.20ss. del D.Lgs.276/2003;

Infine, a pena di nullità, deve essere certificata la clausola compromissoria, con la quale le parti intendono devolvere ad arbitri la soluzione di eventuali controversie nascenti dal rapporto di lavoro.

°°°

Gli Organismi di Certificazione (o meglio le Commissioni di Certificazione) (art.76) possono essere costituite presso:

– enti bilaterali, costituiti da una o più associazioni di datori e lavoratori comparativamente più rappresentative;

– le Direzioni Territoriali del Lavoro (DTL) e delle Province;

– le Università Pubbliche e Private e le Fondazioni Universitarie;

– i Consigli Provinciali dei consulenti del lavoro;

– la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del Lavoro

Ogni anno il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiede alle sigle sindacali più rappresentative il dato dei contratti certificati ai fini dell’attività di monitoraggio Certif_monitoraggio_enti_bilaterali_2016-signed.

In tale senso, si precisa che, l’attività di certificazione dei contratti svolta dall’EBITEN e dagli EBITEN Regionali è sempre stata comunicata all’organo competente ai fini del monitoraggio sopra citato.

golden goose outlet online golden goose femme pas cher fjallraven kanken backpack sale fjallraven kanken rugzak kopen fjällräven kånken reppu netistä fjallraven kanken táska Golden Goose Tenisice Hrvatska Basket Golden Goose Homme Golden Goose Sneakers Online Bestellen Kanken Backpack On Sale Fjallraven Kanken Mini Rugzak Fjällräven Kånken Mini Reppu Fjallraven Kanken Hátizsák nike air max 270 schuhe neue nike air schuhe nike schuhe damen 2019