In favore delle imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà difensivi di tipo A o espansivi (artt. 1 e 2, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, conv. in L. 19 dicembre 1984, n. 863), ovvero contratti di solidarietà ai sensi della innovata disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto (art. 21, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148), è prevista una riduzione, nella misura del 35%, della contribuzione a carico del datore di lavoro per i lavoratori interessati da una riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20% (art. 6, co. 4, D.L. n. 510/1996). Più specificamente, la riduzione è stabilita per l’anno 2017 con riferimento alle imprese che alla data del 30 novembre abbiano stipulato un contratto di solidarietà, nonché a quelle che lo abbiano avuto in corso nell’arco dell’anno 2016. La riduzione è calcolata sulla base delle retribuzioni percepite nell’anno precedente dai lavoratori coinvolti dalle riduzioni orarie, rivalutate all’anno di fruizione del beneficio.
Il beneficio è riconosciuto su istanza dell’impresa, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per un periodo massimo di 24 mesi nel quinquennio mobile. L’istanza deve recare l’importo della riduzione contributiva richiesta e il codice pratica relativo alla domanda di integrazione salariale per contratto di solidarietà presentata attraverso la procedura telematica “Cigs on line”. Unitamente all’istanza, l’impresa produce l’elenco nominativo dei lavoratori, contenente per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione oraria applicata che sia superiore al 20%. L’istanza, firmata digitalmente e prodotta in bollo, è inoltrata esclusivamente a mezzo PEC, alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo la modulistica e con le modalità operative indicate nell’apposita sezione del sito internet “www.lavoro.gov.it”. I termini di presentazione sono compresi tra il 30 novembre ed il 10 dicembre 2017.
Le istanze sono istruite in base all’ordine cronologico di presentazione; il mancato rispetto delle condizioni e dei presupposti ne comporta l’inammissibilità. Il provvedimento di ammissione della riduzione contributiva, per l’importo massimo in essa indicato e comunque entro il limite di spesa annuo, è adottato dalla DGASIO del Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’istanza. Il provvedimento è trasmesso all’impresa istante ed all’Inps o all’Inpgi per la quantificazione dell’onere effettivo derivante dalla riduzione contributiva. Gli Enti previdenziali, entro il 31 dicembre di ogni anno, comunicano alla DGASIO del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la quantificazione dell’onere effettivo derivante dalla riduzione contributiva richiesta da ciascuna impresa istante e gli importi delle eventuali somme residue.
Riguardo ai flussi di spesa prestabiliti, il Ministero specifica che:
– le istanze presentate ai sensi del D.M. n. 83312/2014 sono istruite e decise sino al raggiungimento del limite di spesa previsto per gli esercizi finanziari 2014 e 2015. Le istanze che non abbiano ottenuto riscontro positivo per incapienza delle risorse perdono definitivamente validità, una volta esaurite anche le eventuali risorse residue.
– le istanze presentate ai sensi del D.M. n. 17981/2015 sono istruite e decise sino al raggiungimento del limite di spesa previsto per l’esercizio finanziario 2016. Le istanze, che non abbiano ottenuto riscontro positivo per incapienza delle risorse, possono essere ripresentate ai sensi del D.M. 27 settembre 2017.
Le istanze presentate a decorrere dall’anno 2017 sono istruite e decise esclusivamente a valere sulle risorse relative all’anno di presentazione e comunque entro il relativo limite di spesa annuo. In caso di esaurimento delle risorse annue stanziate, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblica sul sito www.lavoro.gov.it una comunicazione di raggiungimento del limite di spesa annuo insieme all’elenco delle imprese ammesse alla riduzione contributiva, avvertendo che le istanze non collocate in posizione utile entro il limite di spesa annuo non saranno istruite, fatta salva la possibilità di successiva istruttoria delle stesse in caso di risorse residue o di reiterazione a valere sulle risorse dell’esercizio finanziario dell’anno successivo. In tal caso, il Ministero pubblica l’elenco delle imprese ammesse alla riduzione contributiva a valere sulle risorse residue.
A partire dall’anno 2018, l’istanza è presentata dal 30 novembre di ogni anno e fino al 10 dicembre dalle imprese che al 30 novembre abbiano stipulato un contratto di solidarietà, nonché dalle imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.