Il direttore EBITEN dott. Matteo Pariscenti ha partecipato, in rappresentanza di Sistema Impresa, alla riunione dell’organo tecnico UNI/CT 042/GL 55 “Sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro” tenutasi in data 8 novembre 2016 c/o INAIL Sala riunioni CONTARP. Tra i temi trattati spiccano l’asseverazione dei sistemi di gestione SGSL nonché la differenza tra enti bilaterali ed organismi paritetici anche alla luce dell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016.
Un commento del direttore Pariscenti: “la materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è un tema che le Parti Sociali costituenti l’EBITEN Sistema Impresa, Confsal, Fesica Confsal e Confsal Fisals presidiano con attenzione e continuo interesse. Basti pensare a titolo esemplificativo all’Accordo Interconfederale in materia sottoscritto il 18 novembre 2015 nonché all’accordo quadro con INAIL sottoscritto da Sistema Impresa il 21 aprile 2015. Per quanto concerne la diversità tra enti bilaterali ed organismi paritetici si ritiene che la differenza tra i due organismi sia prioritariamente nelle fonti istitutive di legge – l’art. 2 comma 1, lett. h), del D.lgs. 276/2003 definisce gli “enti bilaterali” mentre l’art. 2 comma 1, lett. ee) del D.lgs. 81/08 definisce gli “organismi paritetici” – detto questo però è opportuno considerare che l’art. 51 comma 4 del D.lgs. 81/08 prevede che “sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali”. Pertanto le Parti Sociali, nella propria autonomia contrattuale, possono aver previsto, così come è successo per l’EBITEN nel 2009, un accorpamento di funzioni nell’accordo sindacale istitutivo e nell’atto notarile al fine di evitare il proliferare di più enti che per varia natura si sovrappongono anche rispetto alla materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro giacché all’interno della elencazione dei compiti e delle attribuzioni degli enti bilaterali così come per gli organismi paritetici compare anche l’indicazione allo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro. A tal proposito si ricorda che la sentenza della Corte Costituzionale n°176 del 2010 identifica gli Enti Bilaterali quali organismi privati istituiti dalla contrattazione collettiva che ne disciplina anche il funzionamento e la relativa quota di adesione così come l’ultimo comma dell’art. 2 comma 1, lett. ee) del D.lgs. 81/08 stabilisce all’interno della elencazione dei compiti e delle attribuzioni degli organismi paritetici “ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento” riconoscendoli tout court anch’essi come istituti di natura contrattuale. Pertanto, ad avviso dello scrivente, occorre guardare alla sostanza più che alla forma e capire, in ossequio alla disciplina generale sopra citata prevista dalle leggi istitutive, come le Parti Sociali “proprietarie” degli organismi stessi hanno deciso negli Accordi Sindacali e negli atti notarili di costituire tali enti nonché nei CCNL quali funzioni hanno deciso di assegnare agli stessi.”